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Sez. 1, Sentenza n. 2065 del 02/03/1994 (Rv. 485543 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti | Spese sostenute dall'altro genitore per il mantenimento del figlio - Rimborso pro quota anche per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale - Ammissibilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485543-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Ne consegue che l'altro genitore, che abbia subito per intero il carico del mantenimento, ha il diritto di ottenere il rimborso pro quota di dette spese anche per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale con riguardo alla decorrenza fatta valere con la domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 278 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)