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Sez. 1, Sentenza n. 791 del 23/01/1993 (Rv. 480418 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti | Mantenimento del figlio - Accertamento della procreazione naturale dell'altro genitore - Diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute - Decorrenza.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480418-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti

Il genitore naturale ha l'obbligo di concorrere nel mantenimento del figlio sin dalla nascita di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., in relazione al precedente art. 147, ancorché la procreazione naturale sia stata successivamente accertata con sentenza (avente natura dichiarativa), con la conseguenza che dalla data di nascita del figlio decorre il connesso obbligo di rimborsare "pro quota" l'altro genitore, il quale abbia per intero subito il carico del mantenimento fino a detta pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)