Sez. 1, Sentenza n. 19040 del 29/09/2005 (Rv. 585420 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Illeciti previsti dalla legge n. 386 del 1990 - Sanzioni pecuniarie - Procedimento - Disciplina "ex" art. 8-bis stessa legge, aggiunto dall'art. 33 d.lgs, n.507 del 1999 - Obbligo di audizione dell'interessato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per gli illeciti previsti dalla legge n. 386 del 1990, disciplinato dall'art. 8-bis della stessa legge, aggiunto dall'art. 33 del d.lgs. n. 507 del 1999 - integrante una disposizione di carattere speciale -, l'autorità amministrativa non ha alcun obbligo di sentire l'interessato, essendo, in detto procedimento, la prova essenzialmente documentale, sicché l'interessato vede pienamente tutelato il suo diritto di difesa mediante la produzione di documenti e scritti difensivi.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)