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Sez. U, Sentenza n. 487 del 21/02/1974 (Rv. 368220 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA CIRCA LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO - DEDUZIONE DI UNA DIVERSA GIURISDIZIONE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368220-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA CIRCA LA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO - DEDUZIONE DI UNA DIVERSA GIURISDIZIONE - CONFLITTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - OBBLIGATORIETA.*

Allorche si controverta circa la natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio, e da una delle parti si pretenda, anche in via semplicemente subordinata, che esso e tale da determinare la giurisdizione di un giudice diverso da quello adito, ci si trova di fronte ad un conflitto attuale di giurisdizione e, di conseguenza, sussiste l'interesse a vederlo risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali all'uopo dovranno provvedere anzitutto alla qualificazione giuridica del rapporto. (V 901'71, mass n 350802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)