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Sez. U, Sentenza n. 901 del 29/03/1971 (Rv. 350802 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1971-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350802-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO - IN SEDE DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*

La qualificazione giuridica del rapporto giuridico dedotto in giudizio, se rientra, di regola, fra i compiti del giudice del merito, puo essere, eccezionalmente, compiuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, tanto in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, quanto in Sede di impugnazione ordinaria, qualora tale qualificazione costituisca il presupposto necessario per la Determinazione del giudice avente giurisdizione sul rapporto medesimo. In tale ipotesi non si verifica una indebita invasione della sfera dei poteri del giudice del merito, perche la qualificazione del rapporto e compiuta in base alle allegazioni delle parti, anche se non sia escluso un esame penetrante delle prove offerte, al fine di vagliarne la corrispondenza a quelle allegazioni. D'altra parte, il giudice del merito, una volta individuato, non risulta pregiudicato nella sua liberta di decisione di ogni questione del processo, ivi compresa quella relativa alla concretezza e consistenza del rapporto dedotto in giudizio, escluso soltanto cio che strettamente attiene al presupposto della sua giurisdizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)