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Sez. 5, Sentenza n. 11946 del 08/02/2005 Ud. (dep. 25/03/2005) Rv. 231709 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Giudizio di cassazione - Nullità assoluta del giudizio di appello - Intervenuta estinzione del reato per prescrizione nelle more del ricorso per cassazione - Prevalenza della prima - Declaratoria immediata delle eventuali cause di proscioglimento nel merito - Necessità - Accertamento di fatto - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231709-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, quest'ultima deve essere rilevata con conseguente annullamento della sentenza impugnata e, nella preclusione del rinvio al giudice di appello dovuta alla sussistenza della causa estintiva che richiede la immediata rilevazione ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve procedersi alla verifica della eventuale ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, alla luce degli accertamenti in fatto accreditati dal primo giudice.(La Corte, in un processo che aveva visto assolto in primo grado l'imputato per non avere commesso il fatto e, nel successivo giudizio di appello, affermata invece la sua responsabilità, ha rilevato la nullità assoluta del giudizio di secondo grado determinata dalla nullità della notificazione della citazione e, sussistendo la sopravvenuta causa di estinzione del reato per prescrizione, ha preso atto, ai fini della verifica delle condizioni per il proscioglimento nel merito, della valutazione in punto di fatto al riguardo superstite, che era quella di assoluzione del primo giudice, così annullando senza rinvio la sentenza impugnata "perché l'imputato non ha commesso il fatto").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)