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Sez. 1, Sentenza n. 11037 del 30/01/2001 Ud. (dep. 21/03/2001) Rv. 218617 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Prescrizione o altra causa di estinzione del reato che richieda un accertamento di merito - Sentenza pronunciata sulla base di prova nulla - Necessità di una nuova valutazione di merito - Annullamento con rinvio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218617-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

In tema di immediata declaratoria di cause di non punibilità, la Corte di cassazione, quando l'applicazione di una causa di estinzione del reato richiede un accertamento di merito, deve esaminare gli atti nei limiti propri del giudizio di legittimità e non può compiere valutazioni diverse rispetto a quelle espresse dal giudice di merito.Tuttavia, qualora il convincimento del giudice di merito si sia formato su una prova viziata da nullità, la sentenza deve essere annullata con rinvio affinché il giudice di merito valuti se ricorrano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o per pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito.(Fattispecie in cui era stato dedotto un vizio che rendeva la prova testimoniale, posta a fondamento della sentenza di condanna, affetta da nullità ed in subordine era stata richiesta la prescrizione del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)