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Sez. 2, Sentenza n. 672 del 12/03/1974 (Rv. 368495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DIFFERENTE RETRIBUZIONE PER LE DONNE - CONTRARIETA O MENO AL PRECETTO COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI MERITO - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - DIFFERENTE RETRIBUZIONE PER LE DONNE - CONTRARIETA O MENO AL PRECETTO COSTITUZIONALE - QUESTIONE DI MERITO - ACCERTAMENTO - CRITERIO.*

Costituisce questione di merito verificare se il trattamento tabellare differenziato tra lavoratori e lavoratrici sia fondato sul valore del particolare contenuto tecnico-professionale della prestazione lavorativa (mansioni), espressa in qualifiche - e rappresenti cioe il legittimo Esercizio del potere conferito agli organismi sindacali stipulanti dall'art 2701 cod civ - o costituisca, invece, conseguenza di una presunzione di minore rendimento medio della donna lavoratrice, a parita di qualifica professionale e di concrete mansioni, contraria al precetto costituzionale espresso dall'art 37 della Costituzione. (V 1961'72).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)