Sez. L, Sentenza n. 5208 del 29/11/1977 (Rv. 388846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - CLAUSOLA DI DIVERSIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN BASE AL SESSO - NULLITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE - OBBLIGATORIETA ERGA OMNES - DONNE - DIRITTO ALLA PARITA DI RETRIBUZIONE - CLAUSOLE DEL CONTRATTO COLLETTIVO - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - CLAUSOLA DI DIVERSIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN BASE AL SESSO - NULLITA.*
Spetta al giudice ordinario valutare la conformita o meno ai precetti di cui agli artt 36 e 37 della Costituzione delle clausole della contrattazione collettiva recepita in decreti presidenziali attuativi della legge 14 luglio 1959 n 741 e disapplicabile quelle ritenute difformi, in quanto la citata legge ha conferito efficacia generale a particolari pattuizioni, ma non ne ha modificato l'essenza contrattuale. Deve pertanto ritenersi nulla la clausola, che preveda una retribuzione diversificata unicamente in base al sesso, essendo essa in contrasto con il precetto costituzionale che assicura alla lavoratrice, a parita di mansioni, lo stesso compenso spettante al lavoratore. (Conf 3392/76, mass n 382176; (Conf 64/75, mass n 373209; (Conf 672/74, mass nn 368495 e 368494).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)