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Sez. L, Sentenza n. 15161 del 20/07/2015 (Rv. 636414 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Annullamento per violenza morale - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636414-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica; il relativo accertamento da parte del giudice di merito si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio. (Nella specie, la corte territoriale, la cui statuizione è stata confermata dalla S.C., ha ritenuto integrato il requisito intimidatorio atteso che il lavoratore era stato destinatario, nell'arco di cinque mesi, di venti distacchi presso otto uffici diversi, tutti comunicati solo la sera precedente e implicanti il trasferimento con automezzo; inoltre, la contestazione disciplinare, sebbene i fatti fossero a conoscenza del datore, era stata immotivatamente differita; infine, il clima aziendale era pervaso da dicerie che prospettavano il licenziamento o le dimissioni del lavoratore pur a fronte di un fatto inidoneo a giustificare la risoluzione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)