diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24363 del 01/12/2010 (Rv. 615744 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Violenza morale quale causa di annullabilità delle dimissioni - Requisiti - Modi variabili e non espliciti - Configurabilità - Ruolo di concausa - Ammissibilità - Minaccia, immotivata e strumentale, dell'esercizio di un diritto - Rilevanza - Fattispecie relativa a dimissioni presentate per evitare il disposto trasferimento.
Stato
decisa il 2010-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615744-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

La violenza morale esercitabile dal datore di lavoro, che può determinare l'annullabilità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, può esprimersi secondo modalità variabili e indefinite, anche non esplicite; può agire anche solo come concausa, ed essere ravvisata nella minaccia dell'esercizio di un diritto, quando la relativa prospettazione sia immotivata e strumentale. (Nella specie, il datore di lavoro aveva disposto il trasferimento di un dipendente in una sede lontana dal suo luogo di residenza e il lavoratore aveva rassegnato le dimissioni al fine di evitare il trasferimento ed il connesso mutamento di mansioni, ed aveva poi impugnato in giudizio l'atto risolutivo; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la configurabilità di una coartazione della volontà del dipendente nella determinazione di rassegnare le dimissioni, riscontrando anzi l'attribuzione al lavoratore di mensilità aggiuntive quale incentivo all'esodo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1434, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)