Sez. L, Sentenza n. 3877 del 08/08/1978 (Rv. 393461 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Alla dichiarazione con cui il lavoratore subordinato affermi di aver ricevuto una determinata somma a saldo di quanto dovutogli e di non aver null'altro da pretendere dal datore di lavoro puo riconoscersi valore di rinuncia o transazione, ossia di manifestazione della volonta di abdicare da determinati diritti non ancora soddisfatti, con la conseguente applicabilita dell'art 2113 cod civ, ovvero il valore di semplice quietanza, ossia della attestazione del convincimento di essere stato integralmente soddisfatto. Il relativo giudizio spetta al giudice del merito ed e incensurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (V 1935/75, mass n 375635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)