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Sez. L, Sentenza n. 1935 del 17/05/1975 (Rv. 375635 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375635-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - VALORE DI RINUNZIA O TRANSAZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*

Alla dichiarazione, con la quale il lavoratore subordinato affermi di aver ricevuto una determinata somma a saldo di quanto dovutogli e di non avere, quindi, null'altro da pretendere dal proprio datore di lavoro, puo essere riconosciuto il valore di una rinuncia o di una transazione, solo ove risulti accertato che sia stata emessa con la chiara consapevolezza da parte del lavoratore stesso degli specifici diritti, determinati od obiettivamente determinabili, che gli sarebbero altrimenti spettati, poiche, soltanto in tal caso, al di la del tenore letterale del documento, e possibile configurare una manifestazione di volonta rivolta ad abbandonare, in via abdicativa o transattiva, determinati diritti non ancora soddisfatti; non e, pertanto, sufficiente che la dichiarazione del dipendente attesti il suo semplice convincimento personale circa la congruita degli emolumenti percepiti. (Conf 307/74, mass n 367959).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)