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Sez. 2, Sentenza n. 164 del 20/01/1971 Ud. (dep. 03/06/1971) Rv. 118126 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - FATTISPECIE - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - FURTO TENTATO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118126-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - FATTISPECIE - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - FURTO TENTATO - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N 4 COD PEN - CONDIZIONI.*

La circostanza attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen puo trovare applicazione anche in tema di furto tentato, purche risulti rigorosamente provato che, ove l'evento si fosse realizzato, alla persona offesa sarebbe derivato un danno di speciale tenuita. (V 103921, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)