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Sez. 4, Sentenza n. 876 del 14/12/1988 Ud. (dep. 23/01/1989) Rv. 180259 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TENTATO FURTO - APPLICABILITÀ - DI AUTOVETTURA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180259-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - TENTATO FURTO - APPLICABILITÀ - DI AUTOVETTURA - ESCLUSIONE.*

In tema di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. al tentativo di furto, la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse realizzato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà (ma pur sempre funzionante), non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricollega l'attenuazione della pena. (V mass n 110915, per l'applicabilità della attenuante al tentativo di furto, in genere; (V mass n 115256, per l'applicabilità dell'attenuante al tentativo di furto, in genere; (V mass n 117158, con limitazioni; (V mass n 118126, con limitazioni; (V mass n 127437, con limitazioni; (V mass n 146527, con limitazioni; (V mass n 155156, con limitazioni; (V mass n 166288, con limitazioni).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 n. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)