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Sez. 3, Sentenza n. 323 del 11/02/1952 (Rv. 881735 - 01)

ESECUZIONE IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - RIESAME IN MERITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1952-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881735-01

ESECUZIONE IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - RIESAME IN MERITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.

Nel giudizio di opposizione a precetto non può essere riesaminata nel merito la sentenza, in forza della quale si procede, ma è soltanto consentito l'esame di nuovi fatti giuridici sopraggiunti alla sentenza stessa. Il debitore potrà, quindi, opporre eccezioni che attengano a fatti (pagamenti, compensazioni, ecc.) capaci di estinguere o modificare i fatti accertati nella sentenza purché verificatisi successivamente a questo, ma non potrà giovarsene e chiedere la riforma al giudice della esecuzione.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)