Sez. 3, Sentenza n. 323 del 11/02/1952 (Rv. 881735 - 01)
ESECUZIONE IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - RIESAME IN MERITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.
ESECUZIONE IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO - RIESAME IN MERITO DELLA SENTENZA ESECUTIVA - INAMMISSIBILITÀ.
Nel giudizio di opposizione a precetto non può essere riesaminata nel merito la sentenza, in forza della quale si procede, ma è soltanto consentito l'esame di nuovi fatti giuridici sopraggiunti alla sentenza stessa. Il debitore potrà, quindi, opporre eccezioni che attengano a fatti (pagamenti, compensazioni, ecc.) capaci di estinguere o modificare i fatti accertati nella sentenza purché verificatisi successivamente a questo, ma non potrà giovarsene e chiedere la riforma al giudice della esecuzione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)