Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 25/03/1999 (Rv. 524541 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione fondata su titolo giudiziale passato in cosa giudicata - Deducibilità in sede di opposizione dell'eccezione di compensazione - Limiti.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)