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Sez. 5 - , Sentenza n. 7661 del 24/03/2017 (Rv. 643600 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione di carattere formale e sostanziale - Applicabilità della distinzione alle violazioni dell’intermediario fiscale - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643600-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la distinzione tra infrazioni formali e sostanziali rileva anche con riferimento all’intermediario tenuto alla trasmissione di dichiarazioni fiscali, essendo ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta agevola l’evasione o, comunque, determina un minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) e fattispecie in cui essa arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali). Ne consegue la compatibilità dell'art. 12 del d.lgs. 1997 n. 472 con l'art. 7 del d.lgs. n. 241 del 1997, "ratione temporis" vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 7 bis, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)