Sez. 1, Sentenza n. 532 del 09/03/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164383 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - CRITERI DI CONCESSIONE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - NATURA - CRITERI DI CONCESSIONE.*
La liberazione condizionale è un istituto di diritto sostanziale e non processuale in quanto implica, oltre alla immediata liberazione, la Estinzione, sia pure differita, della pena, alla condizione, tra l'altro, della mancata commissione, entro un tempo determinato (durata della pena residua o cinque anni in caso di condanna all'ergastolo) di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. Ne consegue che si tratta di un beneficio a carattere meramente discrezionale, ancorato alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. (nella specie, la liberazione condizionale è stata negata sul rilievo di precedenti penali e giudiziari del condannato e la Corte ha ritenuto legittimo tale diniego). (V mass n 159145).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)