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Sez. 1, Sentenza n. 449 del 23/02/1983 Cc. (dep. 20/05/1983) Rv. 159145 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DINIEGO FONDATO SU PRECEDENTI GIUDIZIARI - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159145-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - DINIEGO FONDATO SU PRECEDENTI GIUDIZIARI - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

La liberazione condizionale è un istituto di diritto sostanziale, implicando, oltre all'immediata liberazione, la Estinzione, sia pure differita, della pena. Ne deriva che esso non può non ricollegarsi al reato e al suo autore, e quindi le condizioni di operatività, richieste dalla legge, non sono sufficienti, dovendovi concorrere la libera Determinazione del giudice, la quale è condizionata dai criteri ex art. 133 cod. pen. ed in particolare dai precedenti giudiziari del condannato. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è disattesa la doglianza del ricorrente, secondo cui sarebbe stato arbitrariamente valorizzato in senso negativo un precedente giudiziario riguardante fatti commessi prima dell'inizio dell'esecuzione della pena senza tenersi conto, fra l'altro, del parere favorevole degli organi carcerari. In ordine a quest'ultimo punto si è pure precisato che il giudice di merito non deve fondare la sua decisione circa il ravvedimento del condannato soltanto sul parere degli organi carcerari, "quasi sempre di superficiale ed ottimistica routine", ben potendo ricorrere ad altri elementi di giudizio). (nulla in termini).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)