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Sez. 2, Sentenza n. 1577 del 06/04/1978 (Rv. 390968 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - MERA IRREGOLARITA - NULLITA DEL GIUDIZIO DEDUCIBILE IN CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390968-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LEGGE - MERA IRREGOLARITA - NULLITA DEL GIUDIZIO DEDUCIBILE IN CASSAZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il provvedimento di sostituzione del giudice designato per la istruzione della causa, al fine del compimento di singoli Atti istruttori, adottato senza l'osservanza delle condizioni di sostanza e di Forma prescritte dalla legge costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullita, una mera irregolarita di carattere interno che non incide sulla validita dell'atto e non e, quindi, causa di nullita del giudizio o della sentenza, deducibile come motivo di ricorso per Cassazione. (Conf 1037/76, mass n 379702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)