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Sez. 1, Sentenza n. 1037 del 24/03/1976 (Rv. 379702 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - CONDIZIONI - FATTI IMPEDITIVI - ESIGENZE DI SERVIZIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE INGIUSTIFICATA - NULLITA - INSUSSISTENZA - MERA IRREGOLARITA.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379702-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - IN GENERE - SOSTITUZIONE - CONDIZIONI - FATTI IMPEDITIVI - ESIGENZE DI SERVIZIO - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL PRESIDENTE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - SOSTITUZIONE INGIUSTIFICATA - NULLITA - INSUSSISTENZA - MERA IRREGOLARITA.*

L'Esercizio del potere di sostituzione dell'istruttore della causa, conferito al Presidente del tribunale o della Corte dall'art 174 cod proc civ, non e censurabile con ricorso per Cassazione, non potendosi assoggettare a Sindacato di legittimita la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata la iniziativa presidenziale in deroga al principio dell'immutabilita dell'istruttore. Peraltro, anche nel caso in cui detta sostituzione sia stata compiuta in violazione ed al di fuori dei casi previsti dall'art 174 cod proc civ, si verifica, in difetto di espressa sanzione di nullita, un'ipotesi di mera irregolarita, improduttiva di effetti sulla validita degli Atti processuali e delle sentenze. (V 1668/75, mass n 375281; (V 888/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)