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Sez. 2, Sentenza n. 77 del 19/01/1963 (Rv. 260102 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - UDIENZA FISSATA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - PROVVEDIMENTO DI RINVIO DELL'UDIENZA SU CONCORDE RICHIESTA DELLE PARTI - SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DELLA PROVA IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.*
Stato
decisa il 1963-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260102-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - UDIENZA FISSATA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - PROVVEDIMENTO DI RINVIO DELL'UDIENZA SU CONCORDE RICHIESTA DELLE PARTI - SUCCESSIVO ESPLETAMENTO DELLA PROVA IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.*

Viola il principio del contraddittorio il pretore, il quale, dopo aver disposto il rinvio dell'udienza fissata per l'espletamento di una prova testimoniale sul presupposto della concorde richiesta di rinvio delle parti in causa, proceda nella medesima udienza all'assunzione della prova in assenza di una delle parti, senza revocare il provvedimento di rinvio e senza disporre la comunicazione della revoca alla parte rimasta assente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)