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Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 17/05/1999 (Rv. 526342 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità della prova - Ammissibilità - Rilevanza di tale nullità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526342-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

L'escussione di un teste da parte del giudice di pace in assenza dei difensori delle parti dà luogo a nullità insanabile della prova per violazione del principio del contraddittorio. Tale vizio, attinente alla violazione di regole processuali, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa non eccedente le lire due milioni. La nullità in questione è peraltro irrilevante ove la decisione non abbia preso in considerazione detta prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)