Sez. 3, Sentenza n. 1959 del 04/06/1969 (Rv. 341130 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - NATURA DEL VIZIO - LEGGI ANTERIORI O POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - DIFFERENZE.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI EFFETTI - NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - NATURA DEL VIZIO - LEGGI ANTERIORI O POSTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE - DIFFERENZE.*
La norma dichiarata incostituzionale e affetta da un vizio intrinseco, sostanziale, originario, che risale o all'entrata in vigore della norma medesima o a quella della Corte costituzionale, a seconda che la norma dichiarata incostituzionale sia posteriore o anteriore alla Costituzione. La pronuncia di di accoglimento della Corte costituzionale, importando un accertamento costitutivo, determina la totale e definitiva eliminazione dall'ordinamento della norma dichiarata illegittima con effetto ex tunc, con salvezza, pero, delle situazioni giuridiche consolidate. (V. 910-68, massima n.332250 1777-66, massima n.323466 968-66, massima n.321929).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)