Sez. L, Sentenza n. 7490 del 06/07/1991 (Rv. 472984 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Prestazione in luogo dell'adempimento - In genere | Emissione di un assegno circolare per un'obbligazione pecuniaria - Effetto liberatorio - Condizione - Consegna del titolo e non soltanto emissione del medesimo - Necessità - Addossabilità dei rischi di smarrimento o sottrazioni del titolo alla banca emittente - Irrilevanza.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Prestazione in luogo dell'adempimento - In genere
L'emissione di un assegno circolare (ancorché non trasferibile), costituendo una prestazione diversa da quella oggetto della obbligazione pecuniaria, ha effetto liberatorio solo in quanto il creditore consenta all'emissione stessa, la quale, ai sensi dello art. 22 del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 (relativo alla contabilità degli enti pubblici), presuppone la richiesta scritta del creditore, l'effetto liberatorio conseguendo, peraltro, non alla mera emissione del titolo ma alla consegna dello stesso al creditore. Pertanto, la legittimazione passiva del debitore, chiamato ad adempiere l'obbligazione pecuniaria, permane ove il medesimo si limiti a sostenere di essersi liberato attraverso l'emissione di un assegno circolare non trasferibile d'importo pari alla somma dovuta, atteso che tale emissione, anche ove i rischi di smarrimento o sottrazione del titolo debbano essere addossati alla banca emittente, è di per sè sola inidonea a liberare l'originario debitore, comportando unicamente l'affiancarsi a questo della banca medesima come nuovo debitore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 18/12/1979 num. 696 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)