Sez. 2, Sentenza n. 15396 del 01/12/2000 (Rv. 542381 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Creditore di somma di danaro - Versamento sul proprio conto corrente dell' assegno bancario rilasciatogli dal debitore - Estinzione dell'obbligo di questi - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - IN GENERE
L'accettazione del creditore di una somma di danaro di un assegno bancario di corrispondente importo rilasciatogli dal debitore non estingue l'obbligazione, se il titolo di credito non va a buon fine, pur se per una ragione diversa dalla mancanza della provvista sul conto dell'emittente, perché, da un lato, ai sensi dell'art. 1197 cod. civ., la prestazione in tal caso non può ritenersi eseguita; dall'altro, ai sensi dell'art. 58 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, se non vi è stata novazione, l'azione causale permane. Pertanto, se dopo il versamento per l'incasso alla banca con la quale detto creditore ha un'apertura di conto corrente, durante l'inoltro dalla banca mandataria per l'incasso alla banca trattaria, il titolo è sottratto e poi pagato ad un terzo, sì che non è più accreditato sul conto del creditore, l'obbligazione nei suoi confronti non è estinta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1197, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2006
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)