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Sez. 1, Sentenza n. 8130 del 06/09/1996 (Rv. 499507 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE | Ipoteca iscritta nel corso della procedura di amministrazione controllata - Successivo fallimento - Efficacia dell'iscrizione nei confronti della massa - Esclusione - Onere di annotazione ex art. 2655 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499507-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui nel corso della procedura di amministrazione controllata venga iscritta ipoteca giudiziale su bene immobile del debitore, il successivo fallimento produce l'inefficacia di detta iscrizione nei confronti della massa; inefficacia che opera "ipso jure" e può essere sempre fatta valere in via d'eccezione. Pertanto, nel caso in cui sorga controversia sugli effetti dell'iscrizione ed intervenga l'accertamento giudiziario della sua inefficacia, resta a carico del beneficiario l'onere dell'annotazione di cui all'art. 2655 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2655, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)