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Sez. 1, Sentenza n. 7807 del 03/08/1990 (Rv. 468544 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - CREDITORI - DIVIETO DI ACQUISTO DI DIRITTI DI PRELAZIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE AD OPERA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468544-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - CREDITORI - DIVIETO DI ACQUISTO DI DIRITTI DI PRELAZIONE - VIOLAZIONE - DEDUZIONE AD OPERA DEL DEBITORE - ESCLUSIONE.*

L'art. 188 della legge fallimentare, che, richiamando i precedenti artt. 167 e 168 - dettati per la procedura di concordato preventivo -, pone il principio per cui i creditori, per tutta la durata della procedura di amministrazione controllata e a decorrere dalla data di presentazione del relativo ricorso, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti (salva autorizzazione del giudice, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 167 cit.), opera esclusivamente nei rapporti fra i creditori, al fine di garantirne la "par condicio", nell'eventualità che a detta procedura consegua quella di fallimento, e, pertanto, la sua violazione non può essere fatta valere dal debitore, né nel proprio interesse, versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti, né nell'interesse dei creditori pregiudicati, risultando a ciò d'ostacolo il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ., anche nel caso in cui l'Azione sia stata autorizzata dal Commissario giudiziale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)