Sez. 2, Sentenza n. 6984 del 21/12/1988 (Rv. 461179 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE MA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE MA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
È nulla - e non inesistente - la sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della Costituzione, e pertanto essa è suscettibile di passare in cosa giudicata ove non sia stata tempestivamente impugnata dai successori universali della parte defunta. (V 2705/73, mass n 366211).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)