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Sez. 2, Sentenza n. 6984 del 21/12/1988 (Rv. 461179 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE MA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1988-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461179-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE - MORTE DEL CONVENUTO VERIFICATASI DOPO LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE MA PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE - SENTENZA PRONUNCIATA NONOSTANTE L'AUTOMATICA INTERRUZIONE - INESISTENZA - ESCLUSIONE - NULLITÀ - CONSEGUENZA.*

È nulla - e non inesistente - la sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della Costituzione, e pertanto essa è suscettibile di passare in cosa giudicata ove non sia stata tempestivamente impugnata dai successori universali della parte defunta. (V 2705/73, mass n 366211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)