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Sez. 1, Sentenza n. 2705 del 23/10/1973 (Rv. 366211 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PRONUNCIA DI SENTENZE - DIVIETO - VIOLAZIONE - NULLITA - MANCATA DEDUZIONE DELLA NULLITA CON I MOTIVI D'APPELLO - DEDUCIBILITA SUCCESSIVA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366211-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PRONUNCIA DI SENTENZE - DIVIETO - VIOLAZIONE - NULLITA - MANCATA DEDUZIONE DELLA NULLITA CON I MOTIVI D'APPELLO - DEDUCIBILITA SUCCESSIVA - PRECLUSIONE.*

Il divieto di compiere Atti del procedimento e, quindi di emettere sentenze, durante il periodo di sospensione o di interruzione del processo, comporta la nullita della sentenza emessa dopo la dichiarazione di interruzione; tale principio non e contrastato dalla norma dell'art 310 cod proc civ, che stabilisce la perdurante efficacia delle sentenze di merito emesse prima della Estinzione del processo. Peraltro trattandosi di nullita e non di inesistenza della sentenza, il motivo di nullita si converte, a norma dell'art 161 cod proc civ, in motivo d'impugnazione, e ove la predetta nullita della sentenza di primo grado non sia stata dedotta come motivo di appello, ogni questione intorno ad essa resta definitivamente preclusa. (Conf 2033/72, mass n 359181 sulla seconda parte; 1228/53 sulla prima (Conf parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 298 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)