Sez. 2, Sentenza n. 402 del 19/01/1979 (Rv. 396519 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE ESPRESSA IN APPELLO - NECESSITA - FORME E TERMINE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - DEDUZIONE ESPRESSA IN APPELLO - NECESSITA - FORME E TERMINE.*
Il giudicato esterno costituisce materia di eccezione in senso stretto e non puo essere rilevato d'ufficio: conseguentemente, in grado d'appello, esso deve essere espressamente dedotto dallo appellante nei motivi d'appello, e, dall'appellato, almeno in Sede di conclusioni. (V 386/78, mass n 389682; (V 3499/77, mass n 387078).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)