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Sez. U, Sentenza n. 386 del 27/01/1978 (Rv. 389682 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE - FORME - FATTISPECIE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389682-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - AMMISSIBILITA - PROPOSIZIONE - FORME - FATTISPECIE IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA.*

Le eccezioni nuove, seppure ammissibili in appello, concretando motivi di impugnazione, possono essere specificamente formulate dall'appellante soltanto nell'atto di appello, il quale delimita l'ampiezza del dibattito nel giudizio di secondo grado. (nella specie la suprema Corte, e stata ritenuta eccezione nuova, formulata tardivamente, la deduzione, svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale di appello, che i termini originariamente stabiliti nella dichiarazione di pubblica utilita non erano scaduti, in quanto i provvedimenti dichiarativi di pubblica utilita non erano quelli - o non erano soltanto quelli - considerati dai primi giudici e indicati nell'atto di appello, ma ve ne erano altri e successivi, che avevano differito i predetti termini). (Conf 1484/77, mass n 385199; (Conf 1251/76, mass n 379940; (Conf 143/76, mass n 378780; (Conf 2930/75, mass n 376993; (Conf 1425/74, mass n 369503).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)