Sez. 1, Sentenza n. 1512 del 18/05/1972 (Rv. 358195 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - AMBITO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PROPRIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO IMPROPRIO - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - FACOLTATIVO - AMBITO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO PROPRIO - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO IMPROPRIO - INCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'art 103 cod proc civ contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo proprio, il quale si fonda su di un vincolo di connessione materiale tra piu cause per l'oggetto o il titolo da cui dipendono, ma anche il litisconsorzio facoltativo improprio, che si basa su di un rapporto di mera affinita tra piu cause, derivante dal fatto che esse presentino comune, anche solo in parte, qualche questione ovvero qualche punto controverso, la cui risoluzione e necessaria per giungere alla decisione. (nella specie, con un unico atto era stato proposto un ricorso tendente a far dichiarare l'ineleggibilita di tre consiglieri regionali per motivi diversi. La suprema Corte ha ritenuto che tra le tre cause esisteva quel vincolo di strumentalita che giustifica il litisconsorzio improprio stante la identita di alcune delle questioni da risolvere, e, precisamente, la questione relativa all'operativita della causa di ineleggibilita prevista dall'art 5, comma quinto, lettera a) della legge n 108 del 1968 e quella relativa alla portata ed ai limiti della norma transitoria dell'art 24 della stessa legge).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)