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Sez. 1, Sentenza n. 5722 del 12/03/2014 (Rv. 630411 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Presupposti e modalità - Misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito - Sussistenza - Natura e finalità.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630411-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In tema di concorrenza sleale, l'ordine di pubblicazione della sentenza che abbia accertato l'esistenza di atti concorrenziali "contra legem" ex art. 2600, secondo comma, cod. civ., nonché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare del marchio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2600 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)