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Sez. 6, Sentenza n. 7184 del 10/03/1975 Ud. (dep. 28/06/1975) Rv. 130403 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ART 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - NOZIONE DI 'ESPLOSIVI DI OGNI GENERĂˆ - CARTUCCE DA CACCIA E RAZZETTI NATALIZI - SONO TALI.*
Stato
decisa il 1975-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130403-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - ART 2 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - NOZIONE DI 'ESPLOSIVI DI OGNI GENERĂˆ - CARTUCCE DA CACCIA E RAZZETTI NATALIZI - SONO TALI.*

La legge 2 ottobre 1967, n 895, che mira a tutelare l'ordine, la sicurezza pubblica e la incolumita delle persone dal pericolo di attivita dirette a sovvertirle violentemente, nel vietare la illegale detenzione di esplosivi di ogni genere, ha voluto riferirsi a tutte le materie esplodenti la cui nozione e ricavabile dagli artt 46, 47 e 50 della legge di ps e dagli artt 81, 82 e 97 del relativo regolamento, e non soltanto a quei manufatti che per il loro confezionamento abbiano un potere distruttivo di estrema gravita. (nel caso di specie si e ritenuto che integra il reato di cui allo art 2 della legge n 895 del 1967 la detenzione in quantita ingente di cartucce da caccia e di razzetti natalizi). (Conf 123180, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)