Sez. 3, Sentenza n. 17772 del 05/09/2005 (Rv. 584754 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Mancanza del consenso del proprietario - Condizione dell'affittuario - Diverso trattamento del possessore e del terzo che effettui opere con materiali propri - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di indennizzo per i miglioramenti spettante al conduttore o all'affittuario di fondo rustico, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n.203 del 1982, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione, con riferimento alla disparità di trattamento tra il possessore e il conduttore del fondo, atteso che la condizione deteriore di quest'ultimo, allorchè effettui migliorie senza la prescritta autorizzazione del concedente, rispetto a quella del possessore di malafede o del terzo che effettui opere con materiale proprio su fondo altrui, trova fondamento nel fatto che la posizione del conduttore del fondo o dell'affittuario è regolata da specifica disciplina normativa, in forza della quale la trasformazione non autorizzata del fondo può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del contratto, quando modifichi l'originario ordinamento culturale del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)