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Sez. 3, Sentenza n. 11963 del 25/11/1998 (Rv. 521101 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Senza il consenso del proprietario - Prescrizione - Art. 1651 cod. civ. - Applicabilità - Ragioni - Conseguenze - Termine decennale, per ciascun credito, esigibile dalla scadenza di ciascuna annata agraria.
Stato
decisa il 1998-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521101-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

Il diritto degli affittuari coltivatori diretti di un fondo rustico all' indennità per i miglioramenti apportativi, prima dell' entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, senza il consenso del proprietario, si prescrive in dieci anni, con decorso dal termine di ciascuna annata agraria, perché si applica l' art. 1651 cod. civ., norma ripristinata a seguito dell' illegittimità costituzionale del secondo comma dell' art. 14 legge 11 febbraio 1971 n. 11 dichiarata con sentenza n. 153 del 1977 della Corte Costituzionale, e non modificata dall' art. 17 predetta legge 203/1982 perché anch' esso dichiarato incostituzionale con sentenza n. 692 del 1988.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1651, Cod. Civ. art. 2934, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 14 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 29, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 4, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)