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Sez. L, Sentenza n. 5750 del 27/06/1997 (Rv. 505509 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Procedibilità del ricorso - Deposito di copia autentica della sentenza impugnata - Necessità - Modalità - Equipollenti - Presenza di copia autentica nel fascicolo d'ufficio - Produzione della stessa da parte del controricorrente - Idoneità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505509-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, è equipollente al deposito da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata (che può avvenire unitamente a quello del ricorso o successivamente con le modalità di cui all'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.) la presenza di una copia di tale sentenza, munita di detto requisito formale, nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito oppure (come verificatosi nella specie) la produzione di una siffatta copia da parte del controricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)