Sez. 2, Sentenza n. 605 del 21/03/1967 Ud. (dep. 19/09/1967) Rv. 105447 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - LIMITI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - LIMITI.*
L'estradizione riguarda la disponibilita fisica dell'imputato e non l'Esercizio della giurisdizione, sempre possibile quando un imputato si trovi all'estero e si osservino le forme processuali relative alla notificazione degli Atti. Ne consegue che la delimitazione del campo di applicazione del principio di specialita impedisce l'Esercizio dell'Azione penale soltanto nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello stato sia condizione per la perseguibilita del reato o per l'Esercizio di attivita processuali che importino provvedimenti di coercizione personale, non negli altri casi in cui l'imputato sia giudicato in istato di liberta e non sia necessaria la sua presenza in Italia per poter procedere al giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)