Sez. 2, Sentenza n. 657 del 29/10/1980 Ud. (dep. 31/01/1981) Rv. 147482 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - ESTRADATO IN ITALIA PER L'ESECUZIONE DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE - POSSIBILITA DI PROCEDERE PER REATO PRECEDENTEMENTE COMMESSO - DIVIETO - LIMITI TEMPORALI DEL DIVIETO.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - ESTRADATO IN ITALIA PER L'ESECUZIONE DI UN ORDINE DI CARCERAZIONE - POSSIBILITA DI PROCEDERE PER REATO PRECEDENTEMENTE COMMESSO - DIVIETO - LIMITI TEMPORALI DEL DIVIETO.*
Nei confronti della persona estradata dall'estero in Italia per l'esecuzione di un ordine di carcerazione l'autorita giudiziaria italiana non puo procedere per un reato diverso, commesso anteriormente all'estradizione, in forza del principio di specialita enunciato nell'art 661 cod proc pen. tale divieto mantiene il suo vigore fino a che l'estradato non si sottoponga volontariamente ai poteri di giurisdizione e di sovranita dello stato italiano con la permanenza volontaria nel territorio nazionale dopo l'espiazione della pena per cui e stata accordata l'estrazione, equivalendo tale permanenza a rinuncia alla garanzia stabilita dal principio di specialita sopraindicato. (Conf mass nn 100427, 117175, 136007; (contra mass nn 105447, 106706, 115326, 117193, 125476, 128042 (contra mass nn 135911, 137099, 139100, 141134, 141897 nel senso che è possibile procedere a qualsiasi attività che non richieda la presenza fisica dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)