Sez. L - , Sentenza n. 20924 del 05/08/2019 (Rv. 654799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Denuncia di “error in procedendo” - Poteri della Corte di cassazione - Esame diretto degli atti - Limiti e condizioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
La Corte di cassazione, qualora venga dedotto un "error in procedendo", è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purchè la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la censura di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione avrebbe potuto essere esaminata solo se nel ricorso per cassazione fossero stati riportati, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l'atto di appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 6, Cod. Proc. Civ. art. 369 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)