Sez. 1, Sentenza n. 9005 del 11/04/1979 Ud. (dep. 29/10/1979) Rv. 143284 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON RILEVATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON RILEVATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA - FATTISPECIE.*
Le leggi processuali sono di immediata applicazione ed il contrasto tra legge precedente e successiva, in ordine al regime giuridico delle nullita degli Atti processuali, va risolto nel senso della applicazione della legge vigente al momento in cui devono prodursi le conseguenze degli Atti stessi. (fattispecie di nullita verificatasi nell'istruzione e che secondo la legge allora vigente sarebbe rientrata nel novero di quelle assolute ed insanabili e che ora rientra tra quelle soggette a sanatoria progressiva, nel senso, cioe, che si sana se non venga rilevata o dedotta nei termini stabiliti dalla legge, ossia, nel caso in esame, dopo le formalita di apertura del dibattimento, mentre la stessa era stata rilevata soltanto con i motivi di ricorso per Cassazione, quando gia la nuova normativa era entrata in vigore: la Cassazione ha ritenuto che la detta nullita non puo essere piu rilevata o dichiarata ed ha enunciato il principio in massima indicato). (V mass nn 139986, 139985, 137634, 137633).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)