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Sez. 1, Sentenza n. 11307 del 10/05/1978 Ud. (dep. 26/09/1978) Rv. 139986 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON DICHIARATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE (RELATIVA) - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1978-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139986-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - SUCCESSIONE DI LEGGI MERAMENTE PROCESSUALI - NULLITA GIA INSANABILE MA NON DICHIARATA ED ORA DEDOTTA MA SANABILE (RELATIVA) - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA.*

In Mancanza di Disposizioni transitorie, la nuova disciplina delle nullita di ordine generale risultante dal testo dell'art 185 del codice di procedura penale, modificato dalla legge n 534 del 1977, trova immediata applicazione anche rispetto alle nullita che si siano verificate sotto il precedente regime e che non siano state rilevate o dichiarate secondo le regole allora vigenti; con la conseguenza che non possono essere piu dichiarate le nullita che sono ora sanate, se non vengono dedotte o rilevate nei termini prescritti. (la Cassazione ha chiarito che in realta la nullita gia insanabile ed ora sanabile, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del nuovo testo, non puo essere piu dichiarata, non perche non sia stata dedotta o rilevata alle condizioni e nei termini ora previsti, ma piu semplicemente perche la nuova legge ne ha modificato il regime, nel senso che rispetto ad essa il giudice e l'interessato non hanno piu i poteri e le facolta che avevano in forza della norma abrogata). (V mass n 137634; (V mass n 137633).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)