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Sez. 1, Sentenza n. 6162 del 25/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206259 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Procedimento di sorveglianza - Composizione del Tribunale di sorveglianza - Presenza, in esso del magistrato di sorveglianza già espressosi sul merito del giudizio in sede cautelare - Violazione dell'art. 3 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206259-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma sesto, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) - che prevede la presenza, nel tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca di una misura alternativa sospesa, del magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato - sia sotto il profilo della diversità del trattamento rispetto al regime proprio delle misure di sicurezza personali (date la diversa natura e la diversa funzione legale dei provvedimenti in materia di misure di sicurezza, in ordine alle quali il magistrato di sorveglianza ha un potere decisionale proprio, e non un semplice potere cautelare), sia sotto il profilo dell'irragionevolezza, attesa la natura della decisione del tribunale di sorveglianza che non svolge funzioni di giudice di appello, ma di giudice di primo grado e dato che la scelta legislativa di far partecipare al giudizio il magistrato di sorveglianza già pronunciatosi in via cautelare sull'oggetto di esso risponde alla esigenza di garantire, ai fini della decisione, la presenza nel collegio, di una conoscenza diretta delle questioni riguardanti il condannato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)