Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 13/10/2000 Cc. (dep. 25/01/2001) Rv. 218803 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revoca della misura alternativa - Tribunale di sorveglianza composto anche dal magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione della misura - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di ordinamento penitenziario, è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, commi quinto e sesto, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa alla detenzione carceraria, a norma dell'articolo 51 ter Ord. pen., di far parte del collegio del Tribunale di sorveglianza che deve pronunciarsi sulla revoca della stessa misura alternativa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)