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Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 13/10/2000 Cc. (dep. 25/01/2001) Rv. 218803 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revoca della misura alternativa - Tribunale di sorveglianza composto anche dal magistrato di sorveglianza che aveva disposto la sospensione della misura - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218803-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di ordinamento penitenziario, è manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 70, commi quinto e sesto, della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui consente al magistrato di sorveglianza che ha disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa alla detenzione carceraria, a norma dell'articolo 51 ter Ord. pen., di far parte del collegio del Tribunale di sorveglianza che deve pronunciarsi sulla revoca della stessa misura alternativa.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 com. 5 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 70 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)