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Sez. 3, Ordinanza n. 1676 del 26/01/2026 (Rv. 677674-01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Esercizio del diritto di prelazione agraria - Ambito soggettivo di applicazione - Interpretazione estensiva - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità della disciplina alle società agricole di capitali.
Stato
decisa il 2026-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677674-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle - aventi le caratteristiche descritte dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 - cui la riforma dell'impresa agricola ha espressamente limitato l'estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.

Legge 28/07/2016 num. 154 art. 1 com. 3, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2249, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 lett. 2BIS CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)