Sez. 4, Sentenza n. 24386 del 27/04/2018 Ud. (dep. 30/05/2018) Rv. 273729 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CONVOGLI MILITARI E CORTEI | Stato di ebbrezza - Accertamento - Prova spirometrica - Intervallo di cinque minuti tra la prima e la seconda prova - Termine minimo - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CONVOGLI MILITARI E CORTEI
Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)