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Sez. 4, Sentenza n. 22241 del 26/02/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259222 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento dello stato di ebbrezza - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259222-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la condanna per il reato di cui al comma secondo, lett. b dell'art. 186 cod. strada, in presenza di una sola rilevazione del tasso alcolemico - risultante peraltro prossima al limite massimo - attesa l'impossibilità di procedere alla seconda prova per la crisi ematica dell'imputato, determinata dall'eccessiva assunzione di alcolici).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)