Sez. L, Sentenza n. 5817 del 27/09/1986 (Rv. 448236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DEL COMPIMENTO DEI VENTUNO ANNI NEL VIGORE DELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - DIRITTO AGLI SCATTI D'ANZIANITÀ CON DECORRENZA DALLA ASSUNZIONE - LIMITAZIONI CONSEGUENTI ALLA LEGGE N. 39 CITATA E SUCCESSIVI CONTRATTI ED ALLE QUESTIONI EX ART. 37 COST. - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DEI MINORI DI ETÀ - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORATORI ASSUNTI PRIMA DEL COMPIMENTO DEI VENTUNO ANNI NEL VIGORE DELLA DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 39 DEL 1975 - DIRITTO AGLI SCATTI D'ANZIANITÀ CON DECORRENZA DALLA ASSUNZIONE - LIMITAZIONI CONSEGUENTI ALLA LEGGE N. 39 CITATA E SUCCESSIVI CONTRATTI ED ALLE QUESTIONI EX ART. 37 COST. - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo a lavoratori assunti prima del compimento dei ventuno anni, e quindi in minore età, nel vigore della disciplina previgente alla legge 8 marzo 1975, n. 39 (che ha fissato al compimento del diciottesimo anno la maggiore età), il diritto agli scatti di anzianità che debba essere riconosciuto in applicazione della contrattazione collettiva dell'epoca e con decorrenza dalla data dell'assunzione - stante la nullità della clausola contrattuale che ne preveda la decorrenza solo dalla maggiore età - non può subire limitazioni per effetto della sopravvenienza della citata legge n. 39 del 1975 e di successivi contratti collettivi, nonché per effetto delle conseguenti questioni circa l'applicabilità dell'art. 37, terzo comma, della Costituzione solo sino al compimento del diciottesimo anno, qualora alla data di entrata in vigore della nuova disciplina i predetti dipendenti abbiano già acquisito il diritto allo scatto di anzianità secondo la contrattazione vigente (espunta la clausola nulla) all'epoca della assunzione. (Conf 4876/85, mass n 442270).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2, Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 08/03/1975 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)